23 maggio 2015

Gagliano Giuseppe Introduzione alla filosofia politica di Immanuel Kant

La filosofia politica kantiana non si lascia facilmente circoscrivere: poiché il filosofo di Königsberg non ha dedicato alle questioni politiche un’unica, grande opera sistematica, occorre rintracciare i fondamenti della sua dottrina politica in diverse opere, eterogenee per datazione, ampiezza e approccio metodologico . Nonostante i fondamenti del pensiero politico kantiano possano essere desunti già dalle Critiche, e in particolare dalla Critica della ragion pura (1781) che contiene la celebre idealizzazione della repubblica, e dalla Critica del Giudizio (1790), nella quale Kant individua nella società civile e nella sua estensione ad una comunità cosmopolitica il presupposto formale per la realizzazione dello scopo ultimo della natura, la nostra analisi partirà da quell’insieme di opere, composte tra il 1784 e il 1793, nelle quali Kant ha posto le basi per la sua riflessione in materia di diritto, di Stato, di storia e di cosmopolitismo, ossia l’Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico (1784), in cui per la prima volta si affaccia l’ideale di un ordine cosmopolitico; la Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo? (1784); La religione entro i limiti della mera ragione (1793); lo scritto Sopra il detto comune: «Questo può esser giusto in teoria, ma non vale per la pratica» (1793). La seconda parte sarà dedicata allo scritto più importante, dal nostro punto di vista, ossia l’opera intitolata Per la pace perpetua: un progetto filosofico (1795), la cui analisi sarà completata dall’approfondimento di alcuni concetti elaborati nella Metafisica dei costumi (1797), che contiene riferimenti significativi al diritto pubblico, al diritto privato e alla dottrina della virtù. Il progetto kantiano si sviluppa a partire da un rapporto in un certo senso critico con la tradizione del giusnaturalismo e con la filosofia di Rousseau e perviene alla definizione di una prospettiva politica originale, nonostante non siano mancati nei secoli precedenti esperimenti simili, di cui pure si darà conto nel corso del lavoro. La terza sezione del lavoro si soffermerà su un aspetto particolarmente problematico dell’ermeneutica kantiana, ovvero il confronto con il realismo politico, la teoria secondo cui la storia è una concatenazione di cause ed effetti, la realtà ispira la teoria, e l’etica è una funzione della politica. Attraverso una serie di riferimenti ad esponenti antichi e moderni di questa importante tradizione filosofico-politica (Tucidide, Machiavelli, Hobbes), emergerà con maggiore nitidezza il profilo teorico dell’impostazione kantiana, la sua ambivalenza unitamente al cui coerente e costante riferimento al paradigma razionale e all’imperativo morale. In realtà, già in alcuni appunti giovanili scritti nei tardi anni ’70 e dedicati al problema della sovranità, Kant aveva abbozzato le categorie centrali della sua filosofia politica. Secondo il filosofo tedesco, la potestas legislatoria si caratterizza soprattutto per la sua infallibilità, per cui l’unica sovranità pensabile è quella del popolo, sul modello esplicitato da Rousseau nel suo Contratto sociale, ma con significative differenze che Kant rimodula nel concetto di ‘contratto originario’: l’unione civile fra gli uomini deve essere preceduta da un patto di natura ideale. Ne discende che il Principe non è il sovrano assoluto, il summus imperans, bensì il loro legittimo rappresentante alle condizioni del contratto originario . In altre parole, laddove l’analisi di Rousseau parte dalla condizione dell’uomo di natura, quella di Kant muove dall’uomo civilizzato. Rispetto alla teoria di Rousseau (ma anche di Thomas Hobbes), la posizione kantiana si caratterizza per il tentativo di ricondurre l’universo politico alla sua intrinseca dimensione storica. Per Kant, il contratto originario è l’atto con cui il popolo si costituisce in uno Stato, ovvero la semplice idea di questo atto, che sola permette di comprenderne la legittimità. In base a questo contratto originario, tutti i membri del popolo depongono la loro libertà esterna, per riprenderla di nuovo subito come membri di un corpo comune, ossia come membri del popolo in quanto è uno Stato. La libertà del patto sociale è la libertà giuridica, intesa come obbedienza di ogni essere razionale alla legge accettata. Questo contratto sociale e originario ha dunque la funzione di fondere i due elementi del processo giuridico astratto (lo stato di natura e lo stato civile) e di condurre questo processo alla sua dimensione concreta. Con il contratto si attua il passaggio e l’uscita dallo stato di natura delle volontà individuali: da semplice esigenza astratta, com’è nello stato di natura, il diritto diventa qualcosa di attuale grazie al contratto sociale. Coerentemente con la sua impostazione speculativa generale, Kant giustifica la prospettiva politica dell’instaurazione di organismi atti a garantire la pace non tanto su ragioni di sicurezza interna o di pubblica utilità, quanto piuttosto su un comando razionale incondizionato, laddove il margine di operatività di tale norma non va misurata con la realizzabilità concreta del suo progetto filosofico-politico – che non a caso è stato spesso etichettato come ‘utopico’, bensì va valutato criticamente come indice di trasformazioe lenta ma costante della realtà sulla base di principi condivisi in quanto razionali . Sebbene in stretta connessione reciproca, diritto e politica non hanno per Kant la stessa funzione. La dottrina del diritto è una disciplina teoretica che è parte della morale, con cui condivide il carattere prescrittivo: essa si fonda, infatti, esclusivamente sul dovere, ossia sulla ragion pura a priori, e non considera le conseguenze fisiche di quanto prescritto. La politica è invece dottrina del diritto messa in pratica, che applica alla realtà concreta le prescrizioni giuridiche, ottemperando alle condizioni che presiedono a tale attuazione. Laddove il primo, in quanto teoria giuridica razionale, rimane sul piano della formalità e dell’universalità del fine, la seconda non può fare a meno di confrontarsi con i contenuti materiali e particolari senza i quali non può realizzarsi alcun ideale. Nelle sue opere politiche, Kant non descrive gli ordinamenti esistenti, ma un sistema giuridico ideale, conforme ai principi della ragione. Tuttavia, questo sistema non è tanto un semplice sogno della ragione, un’utopia irrealizzabile, quanto, piuttosto, uno strumento per giudicare e migliorare le istituzioni politiche esistenti. La quarta ed ultima sezione del lavoro rifletterà sull’attualità del progetto kantiano, sul lascito della sua politica, sulla realizzabilità del suo disegno. Questa serie di valutazioni sarà condotta sulla base delle analisi di storici come Edward Carr, che ha criticato gli idealisti liberali e ha aderito alla corrente realista, di cui ha individuato l’antesignano in Niccolò Machiavelli. Il lavoro trae spunti da un’ampia serie di contributi che la storiografia italiana ha dedicato negli ultimi decenni ai concetti principali della filosofia politica kantiana, e in particolare da tre importanti opere scritte rispettivamente da Filippo Gonnelli, Massimo Mori e Romina Perni. Il primo ha realizzato un’esposizione organica di tutti gli elementi fondamentali della dottrina politica di Kant, dalle concezioni morali ai fondamenti teorici della libertà politica, dall’articolazione giuridico-istituzionale dello Stato alla concezione della storia . Il secondo ha ricostruito la posizione di Kant inserendola nel contesto della sua opera, con particolare riguardo alla filosofia del diritto, della politica e della storia, facendo emergere dal confronto con altri autori un modello di federalismo cosmopolitico che può rappresentare ancora oggi un punto di riferimento essenziale per la teoria delle relazioni internazionali . La terza, infine, ha offerto un’interessante analisi del cosmopolitismo kantiano, a partire dal diritto cosmopolitico fino alla considerazione della natura e della storia in prospettiva cosmopolitica .

 
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